| Statuto
Art. 1 - Denominazione e sede
E' costituita l'Associazione denominata “Associazione Culturale
il Sestante” regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del
codice civile, nonché dal presente Statuto.
La sede dell’Associazione è in Corso Italia 14/1 Chiavari.
Art. 2 – Caratteristiche
L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante
la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo
indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Art. 3 - Scopo
L'Associazione persegue i seguenti scopi: divulgazione della
conoscenza dell’Astronomia, della Marineria e delle Meridiane, in sinergia
con il Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari.
L’Associazione, per il raggiungimento dei suddetti scopi,
intende promuovere varie attività, in particolare: Corsi, Pubblicazioni,
Eventi, Mostre, Conferenze, ecc…
Art. 4 - Durata
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà
essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Art. 5 – Domanda di ammissione
Fanno parte dell’ Associazione tutti coloro che partecipano alle
attività sociali, previa iscrizione alla stessa. La validità
della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto
di presentazione della domanda di ammissione (salvo il veto del Consiglio
Direttivo) e al versamento della quota associativa.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni
le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà
parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore
a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la
stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi.
Art. 6 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione
e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione. Tale diritto verrà automaticamente
acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo
il raggiungimento della maggiore età.
Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto
a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto
tassativo del presente statuto. La qualifica di socio da diritto a frequentare
le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo
le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso
di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto
e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli
organi preposti.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento
entro trenta giorni al Consiglio Direttivo.
Art. 7 – Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
A. dimissione volontaria (da comunicarsi per iscritto con contestuale
restituzione della tessera sociale);
B. morosità protrattasi per un anno dalla scadenza del versamento
richiesto della quota associativa;
C. espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti
l’assemblea ordinaria, pronunciata contro il socio che, con il suo comportamento,
rechi pregiudizio agli scopi, al patrimonio dell'associazione o alla sua
immagine. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento
entro trenta giorni al Consiglio Direttivo;
D. scioglimento dell’associazione ai sensi del presente statuto.
Art. 8 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
• quote associative versate dai soci
• contributi
• donazioni e lasciti
• rimborsi
• attività marginali di carattere commerciale e produttivo
• ogni altro tipo di entrate
• conferimenti volontari di qualsiasi natura dei soci
I contributi dei soci sono costituiti dalle quote di associazione
annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari
e volontari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate
dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con
finalità statuarie dell'organizzazione.
Art. 9 – Anno Sociale
L’anno sociale e l’esercizio economico iniziano il 1° Gennaio
e terminano il 31 Dicembre
Art. 10 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
• l’Assemblea Generale dei soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente.
Art. 11 – Funzionamento dell’assemblea
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo
dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità
degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano
tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere
richiesta al consiglio direttivo dalla metà più uno,
dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della
richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione
è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione
dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche da due
componenti il consiglio direttivo.
L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione
o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli
associati.
Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo,
in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente
intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle
cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con
funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità
e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato
dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati
con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo
a garantirne la massima diffusione.
Art. 12 - Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie
dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa
annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega
scritta al massimo due soci.
Art. 13 - Compiti dell'assemblea
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno quindici
giorni prima mediante lettera scritta inviata all’indirizzo di residenza
o altro indirizzo esplicitamente indicato dal socio ovvero con qualsiasi
metodo atto a rendere disponibile la certificazione dell’avvenuta ricezione.
Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno,
il luogo e l’ora dell’assemblea e l’ordine del giorno.
L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e
convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo
e per l'esame del bilancio preventivo.
Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive
generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei
regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione
e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione
che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria.
Art. 14 - Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo
almeno 15 giorni prima dell’adunanza con le stesse modalità di cui
all’Art. 13.
Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il
giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione
e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti
reali immobiliari, elezione ed integrazione degli organi sociali elettivi
qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento
e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità
di liquidazione.
Art. 15 – Validità e delibere dell’Assemblea
In prima convocazione l’assemblea ordinaria e straordinaria è
valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente
con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità
prescinde dal numero dei presenti e delibera con la maggioranza dei presenti.
Art. 16 - Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto da 7 membri
scelti fra coloro che si sono candidati. Il socio che riceve più
voti ha diritto ad essere nominato Presidente; in caso di parità
di voti, salvo rinuncia da parte di uno o più candidati eletti,
si deve procedere ad una nuova votazione dalla quale saranno esclusi i
candidati in ballottaggio
In caso di parità sul settimo eletto, si procede a
ballottaggio fra i candidati eletti a pari voti, salvo rinuncia da parte
di uno o più candidati in ballottaggio.
I Soci fondatori sono automaticamente candidati.
Il Presidente nomina, fra le persone elette, il Vicepresidente,
il Segretario ed il Tesoriere.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio
direttivo rimane in carica 2 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità
prevarrà il voto del presidente.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento
delle quote associative che siano maggiorenni.
Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza
della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono
risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e
dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli
associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio
direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo
siano chiamati in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere
attività professionale a favore dell'associazione, può essere
retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà
essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.
Art. 17 - Dimissioni
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio
venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno
alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti mediante
elezione e gli eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri
sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del Presidente del
Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno
svolte dal Vice-Presidente fino al rientro del Presidente.
In caso di dimissioni del Presidente o per definitiva impossibilità
a svolgere le sue funzioni, il Vice-Presidente assume la carica di Presidente
e viene cooptato come consigliere il primo dei non eletti.
Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più
in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere
la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà
essere convocata senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del
nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente
agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione,
le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
Art. 18 - Convocazione del Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente
lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno
3 consiglieri anche senza formalità.
Art. 19 - Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
• porre eventuale veto motivato sulle domande di ammissione
dei soci;
• redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre
all'assemblea;
• fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire
almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel
rispetto dei quorum di cui sopra;
• redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività
sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
• adottare i provvedimenti di espulsione verso i soci qualora
si dovessero rendere necessari;
• attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione
delle decisioni dell’assemblea dei soci e, in particolar modo, sviluppare
l’attività della Associazione e promuoverne
gli scopi.
Art. 20 - Il Presidente
Il presidente, per delega del Consiglio direttivo, dirige l'Associazione
e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Art. 21 - Il Vice presidente
Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza
o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente
delegato dal Presidente.
Art. 22 - Il Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente
e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni ed attende
alla corrispondenza.
Art. 23 – Tesoriere
Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica
della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei
pagamenti da effettuarsi previo mandato del Presidente.
Art. 24 – Scioglimento
In caso di scioglimento dell’associazione si applicano le norme
del Codice Civile e le relative disposizioni attuative. L'assemblea, all'atto
di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità
preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del
patrimonio dell'associazione.
Art. 25 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano
le disposizioni del codice civile.
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